Art. 3.

      1. All'articolo 122, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data», sono sostituite dalle seguenti: «che diventano consultabili dopo venticinque anni dalla loro data».